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D.M. 22/05/20072. Il modello cartaceo corrispondente al modello informatizzato di cui al punto precedente, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve essere inviato entro il termine indicato al predetto art. 5, comma 1, al Ministero dell'università e della ricerca, piazza Kennedy n. 20 -00144 Roma. Copia del medesimo modello deve essere trasmessa, entro gli stessi termini, alle regioni o province autonome competenti per territorio in relazione alla localizzazione degli interventi, le quali forniscono alla Commissione, entro e non oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di cui all'art. 5, comma 1, l'indicazione del grado di coerenza degli interventi con la propria programmazione sulla base di tre possibili livelli: non coerente, coerente, particolarmente coerente. Tale indicazione costituisce elemento di valutazione degli interventi da parte della Commissione ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera a), del presente decreto. Le buste contenenti la richiesta devono riportare la dicitura "Richiesta di cofinanziamento per alloggi e residenze per studenti universitari". 3. A corredo del modello di cui al precedente comma 2 ed entro lo stesso termine di scadenza, a pena di esclusione, devono essere inviati al Ministero dell'università e della ricerca il progetto sia su supporto cartaceo sia su supporto informatico opportunamente protetto e la documentazione di seguito specificata, necessaria ai fini della valutazione da parte della Commissione: a) per i soggetti di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere i), j), k): documentazione atta a dimostrare la appartenenza alla specifica categoria; b) relazione tecnico-illustrativa di sintesi del progetto atta a consentire alla Commissione di individuare gli elementi salienti dello stesso; c) il progetto completo di documentazione e dichiarazioni come indicato al successivo art. 6, comma 1, lettere a), b), c); d) la documentazione atta a dimostrare la piena disponibilità dei beni immobili, come descritto al successivo art. 6, comma 1, lettera d); e) il cronogramma dei termini degli adempimenti tecnico-amministrativi per la realizzazione delle opere; f) il piano economico-finanziario dell'intervento composto da quadro economico e da piano di fattibilità economica; g) la relazione e la documentazione atta a dimostrare la rispondenza dell'intervento al fabbisogno nella località di realizzazione; h) la documentazione attestante la copertura finanziaria della quota di autofinanziamento, come indicato al successivo art. 6, comma 1, lettera d); i) dichiarazione di conformità, da parte del tecnico progettista, dei prezzi agli elenchi dei prezzi unitari del Provveditorato regionale OO.PP. o agli elenchi dei prezzi unitari della regione o provincia autonoma di competenza; j) ove ricorra il caso di acquisto/esproprio, la documentazione attestante la congruità del costo previsto e la disponibilità anche sotto forma di opzione, promessa di acquisto o possibilità di esproprio. 4. La documentazione di cui ai precedenti punti d), h), può essere sostituita da autocertificazione da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f). Ove lo ritenga opportuno la Commissione può richiedere la relativa documentazione. 5. A pena di esclusione, le domande devono riguardare esclusivamente interventi di cui all'art. 3 del presente decreto. Art. 5 -Presentazione delle richieste di cofinanziamento e scadenze per i successivi adempimenti 1. La richiesta completa della documentazione indicata all'art. 4, deve essere presentata al Ministero dell'università e della ricerca, a pena di esclusione, entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 4, art. 1 della legge n. 338/2000. Copia della richiesta, senza la predetta documentazione, deve essere presentata, entro gli stessi termini e con le stesse modalità, alla regione o provincia autonoma competente per territorio in relazione alla localizzazione degli interventi. Ai fini del rispetto del termine di presentazione di cui al precedente paragrafo, farà fede la data di accettazione dell'ufficio postale di spedizione, qualora la spedizione sia effettuata mediante servizio postale; qualora la spedizione sia stata effettuata mediante servizi di recapito diversi dal servizio postale, ovvero la documentazione sia stata consegnata direttamente, ai fini del rispetto del termine di cui al precedente paragrafo farà fede la data di protocollo di ricevimento al MIUR. 2. Entro duecentoquaranta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del piano triennale di cui al successivo art. 7, per gli interventi inseriti in tale piano i soggetti proponenti devono inviare, pena l'esclusione, unicamente al Ministero dell'università e della ricerca, allo stesso indirizzo e con le stesse modalità sopra indicate, la eventuale documentazione integrativa necessaria (progetto esecutivo, come indicato all'art. 6, comma 1, lettera a) e/o documentazione relativa alla immediata realizzabilità degli interventi, come indicato all'art. 6, comma 1, lettera b). Una volta ricevuta la eventuale documentazione integrativa il Ministero dell'università e della ricerca inviterà il beneficiario alla stipula della convenzione. 3. Ai fini degli adempimenti previsti dal presente decreto, deve essere tenuto presente che i lavori per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere A), B), C), a pena di esclusione, devono essere iniziati entro e non oltre duecentoquaranta giorni successivi alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 8, comma 1. Entro tale scadenza deve essere stipulato l'atto di acquisto nei casi di cui all'art. 3, comma 1, lettera D). Nel caso di interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera A), il termine di inizio lavori può essere prorogato entro e non oltre il 30 settembre successivo alla predetta scadenza. 4. Ove il piano triennale definito con le modalità indicate dal presente decreto non preveda la completa utilizzazione delle risorse, con successivo decreto ministeriale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, potrà essere prevista la presentazione di ulteriori richieste di cofinanziamento. Art. 6 - Individuazione degli interventi finanziabili 1. La Commissione istituita ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 338/2000, verificata la sussistenza di quanto previsto al precedente art. 4, procede alla individuazione degli interventi ammissibili sulla base della effettiva compresenza, a pena di esclusione, dei seguenti presupposti: a) il progetto allegato alla richiesta deve essere almeno di livello definitivo così come definito dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici, completo di dichiarazione del tecnico progettista che certifichi la rispondenza alla definizione di legge del progetto, nonchè dell'elenco degli elaborati. Ove il progetto presentato sia di livello definitivo, per il progetto esecutivo, che verrà successivamente elaborato ed utilizzato per la realizzazione dell'intervento, la procedura di validazione prevista dal Codice degli appalti dovrà comprendere anche la verifica circa la corrispondenza con il progetto definitivo ed in particolare la conferma dei posti alloggio e il rispetto degli standard di cui all'allegato A) del decreto ministeriale relativo agli standard minini dimensionali e qualitativi. Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), i), j), k) tale verifica può essere garantita anche attraverso una autocertificazione del legale rappresentante; b) il costo previsto per l'intervento deve essere congruo rispetto all'entità delle opere ed alle prestazioni attese. Il prezzo di acquisizione di eventuali aree o immobili deve essere congruo rispetto alle prestazioni attese ed ai prezzi di mercato locali, sommando costi di acquisto e di intervento. Il valore dell'area o dell'immobile deve risultare da apposita stima dell'U.T.E. competente, ovvero da perizia giurata redatta da tecnico abilitato con riserva di opportune verifiche che la Commissione potrà ordinare; c) deve essere garantita la disponibilità della copertura finanziaria della quota di autofinanziamento assicurata dai soggetti richiedenti. Tale disponibilità deve risultare da idonea documentazione dimostrativa allegata alla richiesta. Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), i), j), k) è necessaria la presentazione di specifica garanzia fideiussoria. Per la copertura finanziaria valgono le condizioni di cui all'art. 7, commi 1 e 2; d) l'area/e e l'immobile/i oggetto di intervento o comunque compresi nel programma (l'insieme degli interventi che vengono compresi in un'unica richiesta) devono risultare nella piena disponibilità del richiedente (proprietà o diritto reale di godimento: superficie, usufrutto, comodato, uso, concessione amministrativa, ecc.), anche sotto forma di opzione o promessa di acquisto, fatta eccezione solo per interventi per lavori che prevedano acquisizioni, per i quali tali requisiti si intendono differiti all'avvio dell'intervento. Il richiedente deve essere in grado di garantire il mantenimento di proprietà o diritto reale di godimento e destinazione d'uso almeno per i venticinque anni successivi all'intervento. Dette condizioni devono essere opportunamente dichiarate e documentate al momento della stipula della Convenzione; e) gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere B), C), D) sono ammessi al cofinanziamento a condizione che venga verificato e documentato il rispetto degli standard indicati nell'allegato A del decreto ministeriale relativo agli standard minimi dimensionali e qualitativi f) l'intervento e/o il programma di interventi presentato, devono prevedere una estensione minima comprendente quaranta posti alloggio. Nel caso di nuova costruzione e ampliamento, nonchè di acquisto di edifici, l'intervento è ammissibile a condizione che comporti un incremento minimo di quaranta e massimo di duecentoquaranta posti alloggio; gli interventi che superano tale soglia saranno considerati, ai fini del contributo, solo entro il limite massimo dei duecentoquaranta posti alloggio. Negli altri casi l'intervento è ammissibile a condizione che interessi e comprenda almeno quaranta posti alloggio, anche già esistenti; g) l'intervento e/o il programma di interventi presentato, devono prevedere una richiesta di cofinanziamento pari ad almeno 200.000,00 euro. 2. La Commissione, nell'ambito degli interventi ammissibili, sulla base delle priorità di seguito indicate e delle ponderazioni stabilite per ciascuna priorità dalla Commissione stessa, formula le due graduatorie degli interventi, come distinti all'art. 7, comma 4, del presente decreto. 3. Costituiscono titolo di valutazione per la formazione delle graduatorie: a) economicità, valutata distintamente per tipologie, in rapporto al costo globale di realizzazione e gestione dell'intervento, in relazione alla localizzazione urbana e geografica e alle caratteristiche contestuali specifiche dell'intervento, nonchè al grado di sostenibilità ambientale ed innovazione tecnica delle soluzioni adottate (ad esempio, accorgimenti per il risparmio energetico, misure per il contenimento del consumo idrico, sistemi di gestione differenziata dei rifiuti, ecc.), (max 20 punti); b) richieste di cofinanziamento inferiori al 50% per effetto della compartecipazione finanziaria da parte di soggetti terzi (max 5 punti); c) grado di coerenza con la programmazione delle regioni e delle province autonome (max 10 punti); d) percentuale di cofinanziamento della quota a carico dei proponenti da parte delle regioni o delle province autonome (anche con fondi per l'edilizia residenziale pubblica), (max 10 punti); e) previsione della gestione in convenzione con le regioni, le province autonome e gli organi regionali (max 5 punti); f) intervento su immobili preesistenti, con particolare riferimento a immobili di interesse storico localizzati in zone di facilitata accessibilità rispetto alle sedi universitarie (max 10 punti); g) appartenenza alle categorie a), b), c), d), e), f), g), h) di cui all'art. 2, comma 1 (max 5 punti); |
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